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Appalti&Contratti per le imprese

a cura di Sonia Lazzini e Alessandro Massari

INDICE DOSSIER



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I 'grandi appuntamenti' di appalti&contratti
I convegni del 2012 sui temi di maggiore interesse e sulle ultime novitànel settore degli appalti pubbliciAccreditato dal C.N.F. - 7 crediti formativi
Torino , giovedì 24 maggio 2012

Gli appalti e i servizi assicurativi
cauzioni provvisorie e definitive, scelta del broker e affidamento polizze mediante accordi quadro; responsabilità dei funzionari e coperture assicurative Accreditato dal C.d.O. di Bologna - 7 crediti formativi
Napoli, martedì 29 maggio 2012

Appalti pubblici: spending review (d.l. 52/2012), manutenzioni e accordi quadro
Le nuove norme per gli acquisti di beni e servizi nel DL sulla spendig review, la gestione delle manutenzioni e delle forniture mediante accordi quadro
Bologna, giovedì 7 giugno 2012

La partecipazione delle imprese agli appalti
Come affrontare la gara e gestire i crediti con la p.a.
Verona, giovedì 21 giugno 2012


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03/02/2012

Se manca la diretta riferibilità delle prestazione aggiudicate a ciascuna singola impresa raggruppata, l’offerta è parziale

Quanto sancito dal comma 4 dell’ art. 37_, “nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti”_ è inderogabile sia per i raggruppamenti verticali, sia per quelli orizzontali

La mancata indicazione in sede di offerta delle parti del servizio complesso di che trattasi, che dovranno essere ripartite e svolte (nella misura del 40% e del 60% tra mandante e mandataria) unitamente alla mancata indicazione dei requisito tecnico inerente le risorse umane facenti parte delle due autonome (organizzativamente, economicamente e giuridicamente) realtà aziendali concorrenti in forma associata, chiesta a pena di esclusione dal bando, giustifica la disposta esclusione dalla gara.

Le risorse umane di cui un’impresa dispone all’interno della propria compagine/organico aziendale, specie se dotate di elevata qualificazione professionale (es. personale laureato) costituiscono un requisito specifico della capacità tecnica dell’impresa.

V. art. 42 del Codice dei contratti che, al fine di dimostrare la “Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi”, al comma 1, lett. e) impone la “indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi.

Il raggruppamento d’imprese è uno strumento utilizzato per consentire di volta in volta, a più imprese tra cui una capogruppo, di presentare un’offerta unitaria nelle gare di appalto, alle quali le medesime non avrebbero singolarmente potuto partecipare per la mancanza dei requisiti tecnici e finanziari (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 1996, n. 918).

E non si configura come un’unica entità in senso tecnico e dotata di soggettività giuridica unitaria; viceversa, ciascuna impresa, pur operando all’interno della medesima riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di determinate condizioni di affidabilità.

Nel caso di forniture o di servizi, per raggruppamento orizzontale s’intende quello nel quale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione e sono tutti responsabili nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione dell’intera opera

 

Passaggio tratto dalla sentenza numero 2313 del 9 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

 

In materia di appalti di servizi, secondo il comma 4 del citato art. 37, “nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti” (applicabile anche in difetto di espressa previsione del bando, il cui contenuto, invece, nel caso di specie, è espressamente ripreso nella lex specialis alla quale si è autovincolata la stazione appaltante).

Ad avviso del Collegio, la ratio sottesa a tale ultima previsione - attesa la sua formulazione ampia -, può ritenersi inderogabile sia per i raggruppamenti verticali, sia per quelli orizzontali, ed è quella di garantire un ruolo operativo a ciascuna impresa raggruppata, allo scopo, da un lato, di evitare che le medesime si avvalgano dello strumento associativo per aggirare le norme di ammissione alla procedura concorsuale, consentendo la partecipazione di società non qualificate, dall’altro, per consentire all’Amministrazione di individuare il soggetto (oltre che i suoi mezzi, l’organizzazione, etc.) con il quale stipulare i successivi accordi negoziali.

Solo in tal modo la stazione appaltante è concretamente posta nella condizione di verificare la serietà e affidabilità dell'offerta stessa attraverso l’accertamento del possesso, in capo alle singole imprese riunite, dei requisiti di carattere tecnico, economico e organizzativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 416; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 luglio 2008, n. 1101, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 22 marzo 2007 n. 249; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 8 febbraio 2007, n. 222; sebbene, contra, cfr. Cons. Stato, VI, 4 maggio 2009, n. 2783; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2037; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 22 maggio 2009, n. 5196; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 maggio 2008, n. 1092; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 febbraio 2009, n. 423).

Negli appalti di servizi, inoltre, la specificazione delle parti del servizio affidate alle singole imprese riunite, deve essere effettuata in maniera sufficientemente dettagliata, in coerenza con il dato letterale e logico della norma regolatrice, dovendosi distinguere, in proposito, a seconda del grado di complessità del servizio. In particolare, nel caso di servizi complessi o disomogenei, deve essere specificato, in modo indefettibile, l’apporto di ciascun operatore economico associato allo svolgimento delle attività (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 16 aprile 2008, n. 3215).

Dalla mancata osservanza di tale obbligo, discende la conseguenza che l’offerta contrattuale, proveniente in termini più limitati, ossia con riferimento alla sola quota percentuale – così come avvenuto nel caso di specie - è parziale, poiché incompleta dei suoi elementi essenziali: manca, infatti, la diretta riferibilità delle prestazione aggiudicate a ciascuna singola impresa raggruppata, entità nei confronti della quale rileva direttamente l’obbligo di adempiere la propria quota parte di attività aggiudicate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2009, n. 5098; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 14 dicembre 2009, n. 1910);

Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 2313 del 9 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

 

N. 02313/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01476/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a.
sul ricorso con il numero di registro generale 1476 del 2011, proposto dall’impresa Ricorrente Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento d’imprese con l’impresa Ricorrente 2. Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Leonardo Cucchiara e Ignazio Cucchiara, elettivamente domiciliata in Palermo, via Regina Margherita n. 42, presso lo studio dell’Avv. Armando Buttitta;

contro

- la Provincia regionale di Agrigento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Caponnetto, con domicilio eletto in Palermo, via Sferracavallo n. 89/A, presso lo studio dell’Avv. Daniela Salerno;

nei confronti di

- Società Cooperativa Controinteressata Intertecnici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmelo Giurdanella, elettivamente domiciliata in Palermo, via Giacomo Serpotta n. 5, presso lo studio dell’Avv. Rosaria Zammataro;
- P.F.E. s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale di gara del 7 giugno 2011 nella parte in cui è stata disposta l'esclusione della costituenda A.T.I. ricorrente dalla procedura relativa alla "Individuazione di un partner privato con cui stipulare apposita convenzione per la promozione e la programmazione di iniziative ed azioni progettuali e per la conseguente esecuzione di interventi afferenti l'uso razionale dell'energia, lo sfruttamento delle fonti rinnovabili ed il conseguimento di risultati di risparmio energetico anche mediante l'eventuale partecipazione a bandi finalizzati alla concessione di contributi, regionali, nazionali e comunitari”;

- dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva della procedura, ove intervenuti;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e, in particolare, della nota prot. 23673 del 7 luglio 2011 con la quale è stato disatteso il reclamo presentato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 243 bis del D. lgs n. 263/2006,

NONCHÉ

- per la declaratoria d’inefficacia del contratto, ove stipulato, del diritto della ricorrente al subentro nell'esecuzione del servizio e al risarcimento dei danni per equivalente ove il subentro non risulti consentito in tutto o in parte.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTA la memoria di costituzione in giudizio della controinteressata Cooperativa Controinteressata Intertecnici;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio della Provincia intimata depositato in udienza;

VISTA l’ordinanza cautelare n. 643 del 27 luglio 2011 di fissazione dell’udienza pubblica di trattazione nel merito del ricorso;

RELATORE il Referendario Anna Pignataro;

UDITI, nella pubblica udienza del 2 dicembre 2011, i difensori delle parti, così come da verbale d’udienza;

VISTA la documentazione tutta in atti;

Visto l’art. 120, comma 10, c.p.a., secondo cui nel rito abbreviato relativo alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui al precedente art. 74, e che tale rinvio debba intendersi specificamente riferito alle modalità di redazione ossia con sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero ad un precedente conforme;

 

PREMESSO CHE, così come risulta in atti:

- con ricorso notificato l’8 luglio 2011 e depositato il giorno 11 seguente, la società Ricorrente Costruzioni, nella qualità spiegata in epigrafe, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento di esclusione - confermato con il rigetto del reclamo avverso lo stesso avanzato -, dalla procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione di una “E.S.CO” (Energy Saving Company) con cui stipulare apposita convenzione “per la promozione e la programmazione di iniziative ed azioni progettuali e per la conseguente esecuzione di interventi afferenti l'uso razionale dell'energia, lo sfruttamento delle fonti rinnovabili ed il conseguimento di risultati di risparmio energetico anche mediante l'eventuale partecipazione a bandi finalizzati alla concessione di contributi, regionali, nazionali e comunitari”, con durata di cinque anni rinnovabili, oltre la declaratoria di inefficacia della detta convenzione se stipulata ed il risarcimento del danno;

CONSIDERATO che

- con l’unico motivo proposto di “Violazione e falsa applicazione del punto 4 lett. I), L) e M) del bando; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del D.lgs. n. 163/2006”, si deducono viziati:

1) il provvedimento (adottato nella seduta di gara del 7 giugno 2011, comunicato ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. a) del D.lgs. 163/2006, con la nota prot. n. 20789 del giorno 9 seguente) di esclusione del costituendo R.T.I. tra l’impresa ricorrente e l’impresa RICORRENTE 2, dalla procedura di gara per carenza, in capo a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, dei requisiti di cui all’art. 4, lettere I), L) e M) del bando di gara, con la seguente motivazione “le imprese hanno dichiarato di volersi costituire in Raggruppamento orizzontale e nel contempo hanno prodotto la dichiarazione relativa al requisito speciale <di disporre di risorse umane all’interno della compagine/organico aziendale> di cui al punto 4 lett. I), L) ed M) del bando di gara, resa da ciascuna ditta, come requisito posseduto cumulativamente dal costituendo raggruppamento e non con riferimento all’organico di ciascuna delle due aziende (…)Il requisito infatti dev’essere posseduto da entrambe le imprese anche se cumulabile (…) se invece il raggruppamento si considera di tipo verticale non sono specificate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa con riferimento alle prestazioni del laureato in Economia e Commercio. In ultimo deve rilevarsi che la dichiarazione d’impegno a costituire il raggruppamento non fa alcun riferimento all’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., espressamente richiamato al punto 4, lett. A) del bando di gara, che costituisce la norma che disciplina i raggruppamenti d’imprese negli appalti di pubblici servizi”;

2) il provvedimento (adottato nella seduta di gara del 4 luglio 2011, comunicato con la nota prot. n. 23673 del giorno 7 seguente) di rigetto del reclamo, proposto avverso la suddetta esclusione, in forza della seguente motivazione : “(…)tale requisito (ndr., il requisito speciale <di disporre di risorse umane all’interno della compagine/organico aziendale> di cui al punto 4 lett. I), L) ed M) del bando di gara) avrebbe dovuto essere posseduto da entrambe le imprese associate. Infatti, trattandosi di un requisito d’idoneità professionale, esso non sarebbe cumulabile (…) Inoltre è evidente (…) che le dichiarazioni richieste dal bando al punto 4 lett. I), L) ed M) non sono state rese (…) vi è pertanto una carenza evidente di documentazione prodotta dalle due imprese del costituendo raggruppamento, come esplicitato nella motivazione di esclusione (…) motivo di per sé sufficiente a giustificare l’esclusione (…) il requisito richiesto rientra tra i requisiti speciali di capacità tecnica ed è modulato sul tipo di servizio da affidare (…) è vero che il bando di gara non prescrive che, in caso di raggruppamento, ciascuna impresa avrebbe dovuto essere in possesso individualmente del requisito di che trattasi e che non vi alcuna previsione che impone ai concorrenti di possedere i requisiti in misura corrispondente alla quota di partecipazione dell’ATI. Ma non è questa la motivazione dell’esclusione, bensì il fatto che trattandosi di raggruppamento orizzontale…il requisito speciale di disporre in organico di un laureato in economia e Commercio è posseduto soltanto da una delle due imprese, per cui l’altra non può eseguire la quota di servizio relativa all’attività di tale professionista”;

- parte ricorrente deduce che il requisito di cui al punto 4, lettere I, L, M, (presenza di personale laureato nell’organico dell’azienda) non sarebbe di natura tecnica – organizzativa, frazionabile e suscettibile di cumulo, né soggettivo di idoneità professionale, quindi, necessariamente posseduto da entrambe le associate, ma si tratterebbe di requisito attinente alla struttura operativa; in ogni caso, anche a voler ammettere che si tratti di requisito tecnico, la lex specialis non prescriverebbe che esso sia posseduto singolarmente da ciascuna associata e non porrebbe alcuna corrispondenza tra i requisiti di capacità e la quota di partecipazione di ciascuna associata, ma il suo possesso, pari al 100%, da parte dell’intero raggruppamento; del resto il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, partecipazione e esecuzione prescritto per l’offerta delle A.T.I. partecipanti agli appalti di lavori pubblici, non si applicherebbe agli appalti di servizi; non sarebbe, comunque, irragionevole che uno stesso professionista sia inserito nell’organico di entrambe le imprese associande; in ogni caso, non doveva essere disposta l’esclusione, ma esercitato il potere di soccorso di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 163 del 2006; infine, il mancato testuale e formale richiamo dell’art. 37 in seno alla dichiarazione d’impegno a costituirsi in A.T.I., non potrebbe costituire, ex se, causa di esclusione;

CONSIDERATO

- che il citato art. 4 del bando di gara, intitolato “REQUISITI DI AMMISSIONE”, prescrive, tra l'altro, che “i soggetti partecipanti alla selezione di cui al presente avviso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:

A) essere E.S.CO (…);

E’ ammesso il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., soltanto tra E.S.CO.. Si precisa che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. La quota di partecipazione al Raggruppamento della Mandataria deve comunque essere maggioritaria e non inferiore al 40%. Il Raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100%);

(…)

I) disporre di risorse umane, avendole all’interno della propria compagine/organico aziendale, con laurea in Ingegneria Elettrica o Energetica, regolarmente iscritti all’Albo di competenza e aventi competenze comprovate dalla durata almeno triennale nella progettazione di sistemi finalizzati allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile ed a una migliore efficienza energetica degli impianti;

L) disporre di risorse umane, avendole all’interno della propria compagine/organico aziendale, con laurea in Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale, regolarmente iscritti all’Albo di competenza ed aventi competenze nella redazione di business plan su investimenti finalizzati allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile ed a una migliore efficienza energetica degli impianti;

M) disporre di risorse umane, avendole all’interno della propria compagine/organico aziendale, con laurea in Ingegneria Edile o Architettura, regolarmente iscritti all’Albo di competenza ed aventi competenze nella redazione di progetti edilizi e/o ristrutturazioni al fine di migliorare gli edifici in relazione ad una migliore efficienza energetica (da rendere solo se connesso al tipo di proposta)”;

CONSIDERATO, altresì,

- che la natura di A.T.I. “orizzontale” del costituendo raggruppamento non è contestata;

- che la lex specialis, vincolante per i concorrenti, così come per la stazione appaltante, prevede, espressamente e a pena di esclusione, la dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e che la quota di partecipazione al raggruppamento della mandataria deve comunque essere maggioritaria e non inferiore al 40%;

RITENUTO che

- l’oggetto dell’appalto di che trattasi è un servizio “complesso” costituito da prestazioni di natura disomogenea (progettazione di interventi, esecuzione lavori, gestione impianti, attività di progettazione per accesso a finanziamenti pubblici, co-finanziamento degli interventi; cfr. art. 2 del bando);

- le risorse umane di cui un’impresa dispone all’interno della propria compagine/organico aziendale, specie se dotate di elevata qualificazione professionale (es. personale laureato) costituiscono un requisito specifico della capacità tecnica dell’impresa (v. art. 42 del Codice dei contratti che, al fine di dimostrare la “Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi”, al comma 1, lett. e) impone la “indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi”);

- il raggruppamento d’imprese è uno strumento utilizzato per consentire di volta in volta, a più imprese tra cui una capogruppo, di presentare un’offerta unitaria nelle gare di appalto, alle quali le medesime non avrebbero singolarmente potuto partecipare per la mancanza dei requisiti tecnici e finanziari (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 1996, n. 918) e non si configura come un’unica entità in senso tecnico e dotata di soggettività giuridica unitaria; viceversa, ciascuna impresa, pur operando all’interno della medesima riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di determinate condizioni di affidabilità (Cfr., Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2000, n. 801);

- nel caso di forniture o di servizi, per raggruppamento orizzontale s’intende quello nel quale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione e sono tutti responsabili nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione dell’intera opera;

- ai sensi dell’art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., “I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”;

- in materia di appalti di servizi, secondo il comma 4 del citato art. 37, “nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti” (applicabile anche in difetto di espressa previsione del bando, il cui contenuto, invece, nel caso di specie, è espressamente ripreso nella lex specialis alla quale si è autovincolata la stazione appaltante). Ad avviso del Collegio, la ratio sottesa a tale ultima previsione - attesa la sua formulazione ampia -, può ritenersi inderogabile sia per i raggruppamenti verticali, sia per quelli orizzontali, ed è quella di garantire un ruolo operativo a ciascuna impresa raggruppata, allo scopo, da un lato, di evitare che le medesime si avvalgano dello strumento associativo per aggirare le norme di ammissione alla procedura concorsuale, consentendo la partecipazione di società non qualificate, dall’altro, per consentire all’Amministrazione di individuare il soggetto (oltre che i suoi mezzi, l’organizzazione, etc.) con il quale stipulare i successivi accordi negoziali. Solo in tal modo la stazione appaltante è concretamente posta nella condizione di verificare la serietà e affidabilità dell'offerta stessa attraverso l’accertamento del possesso, in capo alle singole imprese riunite, dei requisiti di carattere tecnico, economico e organizzativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 416; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 luglio 2008, n. 1101, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 22 marzo 2007 n. 249; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 8 febbraio 2007, n. 222; sebbene, contra, cfr. Cons. Stato, VI, 4 maggio 2009, n. 2783; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2037; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 22 maggio 2009, n. 5196; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 maggio 2008, n. 1092; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 febbraio 2009, n. 423). Negli appalti di servizi, inoltre, la specificazione delle parti del servizio affidate alle singole imprese riunite, deve essere effettuata in maniera sufficientemente dettagliata, in coerenza con il dato letterale e logico della norma regolatrice, dovendosi distinguere, in proposito, a seconda del grado di complessità del servizio. In particolare, nel caso di servizi complessi o disomogenei, deve essere specificato, in modo indefettibile, l’apporto di ciascun operatore economico associato allo svolgimento delle attività (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 16 aprile 2008, n. 3215). Dalla mancata osservanza di tale obbligo, discende la conseguenza che l’offerta contrattuale, proveniente in termini più limitati, ossia con riferimento alla sola quota percentuale – così come avvenuto nel caso di specie - è parziale, poiché incompleta dei suoi elementi essenziali: manca, infatti, la diretta riferibilità delle prestazione aggiudicate a ciascuna singola impresa raggruppata, entità nei confronti della quale rileva direttamente l’obbligo di adempiere la propria quota parte di attività aggiudicate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2009, n. 5098; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 14 dicembre 2009, n. 1910);

- la mancata indicazione in sede di offerta delle parti del servizio complesso di che trattasi, che dovranno essere ripartite e svolte (nella misura del 40% e del 60% tra mandante e mandataria) unitamente alla mancata indicazione dei requisito tecnico inerente le risorse umane facenti parte delle due autonome (organizzativamente, economicamente e giuridicamente) realtà aziendali concorrenti in forma associata, chiesta a pena di esclusione dal bando, giustifica la disposta esclusione dalla gara;

- conseguentemente, sotto tale profilo, gli atti impugnati sono esenti dai vizi lamentati e ciò è sufficiente ad impedirne il loro annullamento, con conseguente legittimità dell’esclusione dalla gara di parte ricorrente, ricordando che, per pacifica giurisprudenza, cui il Collegio aderisce, nel caso in cui un provvedimento sia sorretto da più ragioni giustificatrici, tra loro autonome, la conformità a legge anche di una sola di esse è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto impugnato (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6325; sez. V, 18 gennaio 2006, n. 110; sez., IV, 26 aprile 2006, n. 2296);

Le spese del giudizio, in relazione alle questioni di diritto esaminate, sulle quale non vi sono orientamenti giurisprudenziali univoci, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti costituite, mentre nulla va disposto in merito nei confronti dell’impresa controinteressata P.F.E. s.p.a, non costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla per le spese nei confronti dell’impresa controinteressata P.F.E. s.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Anna Pignataro, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 


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